Sentenza n. 17.03.2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Società cartiera e operazioni inesistenti. Elementi indiziari.
Massima: Significativo della prova dell’inesistenza di tali operazioni e per converso della società cartiera, è il fatto che l’assetto commerciale, di quest’ultimo soggetto, è riconducibile ad un nulla tenente o che la società abbia un capitale sociale irrisorio con mancanza di qualsiasi struttura imprenditoriale, di beni zendali e strumentali con assenza del personale .
Determinante è, inoltre, la scomparsa del mondo aziendale della società cartiera in esame dopo aver maturato un rilevante debito.
Sentenza n. 16.03.2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Copie fotostatiche delle relate validi mezzi di prova se la data di notifica coincide con quella riportata nell’estratto ruolo
Massima: Sulla valenza probatoria della copia fotostatica della relata di notifica a seguito di disconoscimento per non conformità all’originale ex art. 2719 c.c., costituisce valido elemento di attendibilità, da parte del giudice, che la data di notifica riportata nell’estratto ruolo coincide con quella riportata nella cartella in copia fotostatica.
Orbene, Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura, non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perché ,mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo, non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni potendo il giudice apprezzare l’efficacia rappresentativa
Sentenza n. 14/03/2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Termine di prescrizione quinquennale della cartella di pagamento avente ad oggetto IRPEF – conversione nel termine ordinario decennale per mancata impugnazione. Esclusione.
Massima: La mancata impugnazione di un atto della riscossione mediante ruolo, quale la cartella di pagamento, non comporta in alcun modo la conversione del termine di prescrizione da breve quinquennale – quale deve ritenersi quello applicabile all’IRPEF – a quello ordinario decennale.
L’unico effetto dell’inutile decorso del termine per impugnare detto atto è quello sostanziale dell’irretrattabilità del credito. Come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 23397 del 2016, un effetto simile metterebbe il debitore in una situazione di perenne incertezza in una materia governata dal principio di legalità, cui soprattutto gli Enti Pubblici devono informare la loro attività.
Sentenza n. 10/03/2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
L’assegno di mantenimento è onere deducibile per il coniuge erogatore
Massima: L’ assegno di mantenimento all’ex coniuge stabilito dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria, può essere dedotto per il coniuge erogatore.
Sentenza n. 10/03/2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Principio dispositivo è un principio anche nel processo tributario
Anche al processo tributario – caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità
della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice
di procedura civile, in quanto compatibili – è applicabile il principio generale di non
contestazione che informa il sistema processuale civile, con il relativo corollario del dovere
del giudice di ritenere non abbisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati
Sentenza n. 53/6/2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Omesso versamento ritenute trattenute – Solidarietà ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 602/1973 – Esclusione – Ragioni
Massima: Deve escludersi la solidarietà tra lavoratore dipendente e datore di lavoro ai fini del versamento delle ritenute trattenute e non versate ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973. Infatti nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. n. 35 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute (Cass., S. U., sent. n. 10378/2019).
Sentenza n. 52/6/2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Diniego di autotutela – Impugnabilità – Esclusione
Massima: Non è ammessa l’impugnazione del diniego di autotutela, o del diniego di sgravio, se non per vizi propri (Cass. n. 24033/2019).
Sentenza n. 51/6/2021 – Commissione Tributaria di Palermo
Intimazioni di pagamento – Impugnabilità – Sussistenza – Termine
Massima: È infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per presunta inimpugnabilità delle intimazioni di pagamento in quanto non contemplate dall’art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, in quanto questo tipo di atti è soggetto all’ordinario termine decadenziale di impugnazione di sessanta giorni dalla notificazione (Cass., sent. n. 31240/2019).
Sentenza n. 18/3/2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Motivazione per relationem – Rinvio alle conclusioni del verbale della G. F. – Legittimità – Presupposti
Massima: In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, la motivazione
per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass., V, n. 21119 del 13/10/2011, C.E.D. n. 619740, relativa ad un avviso di rettifica di dichiarazione IVA da parte dell’A. F.). Quel che rileva, invero, ai fini della effettività del diritto alla difesa non è il nomen juris delle contestazioni, ma la loro esposizione in forma chiara ed intellegibile. Deve ritenersi, quindi, rispettoso dei principi sanciti dagli artt. 7 l. n. 212 del 2000, 42, comma 3, D.P.R. n. 600/73 e 56 D.P.R. n. 633/1972, un atto formalmente legittimo e sorretto da una motivazione adeguata e sufficiente a far comprendere al contribuente gli specifici motivi delle imposizioni tributarie, gli elementi probatori sulle quali le stesse si fondano, le conseguenti ragioni per cui si è ritenuto inattendibile quanto rappresentato contabilmente dallo stesso e l’iter normativo/argomentazionale seguito per arrivare alla decisione finale.
Fatture soggettivamente inesistenti – Prova per presunzioni – Elementi idonei a provare la fattispecie
Massima: In tema di fatture soggettivamente inesistenti, l’individuazione di tale mezzo di evasione fiscale non può che essere rimessa ad elementi indiziari che, ove univoci e concordanti, fondano utilmente a favore della Amministrazione finanziaria delle presunzioni che è onere del contribuente confutare. In particolare, tra gli indici, di natura oggettiva ed apprezzabili ai fini del giudizio, la cui reciproca concordanza e compresenza può essere utilmente assunta quale prova della sussistenza di un disegno volto alla frode fiscale, preciso indizio dell’esistenza di una “cartiera” va senz’altro individuato nella consistenza strutturale – rectius nell’assenza di una struttura – della impresa che si ipotizza essere solo cartolare. Assume, infatti, una forte valenza probatoria la circostanza che l’assetto commerciale sia riconducibile a un soggetto non esperto nel ramo o nullatenente, oppure, se ci si trovi in presenza di una impresa costituita in forma societaria, che il capitale sociale sia irrisorio e che manchi qualsivoglia struttura imprenditoriale idonea all’esercizio della attività (sia sotto il profilo della mancanza di beni aziendali e strumentali che della assenza di personale). Significativa del fine illecito della impresa è, altresì, la ingiustizia scomparsa dal mondo aziendale delle imprese al momento in cui viene maturato un rilevante debito nei confronti del fisco, stante che una sorta di priva ex post della attività fraudolenta della società cartiera non può non individuarsi nel mancato pagamento all’Erario dei debiti derivanti dalla contabilità, pur risultando cartolarmente la disponibilità finanziaria della impresa.
Sentenza n. 92/02/2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni anche se fatturate, in presenza di regolarità formale delle scritture contabili e di tracciabilità dei pagamenti. Indeducibilità costi d’impresa in caso di operazioni oggettivamente inesistenti. Onere della prova dell’inerenza dei costi a carico del contribuente.
Massima: In materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da un’attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei
mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
Sentenza n. 90/02/2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA per decorso dei termini di legge. Inapplicabilità dell’istituto del raddoppio dei termini in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per i periodi d’imposta antecedenti al 1.01.2016, se la suddetta denuncia è fatta oltre i termini di decadenza per l’attività di accertamento. Annullamento avviso di accertamento.
Massima: Le disposizioni di cui all’art. 57, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 633/1972 e all’art. 43, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 600/1973, rispettivamente in materia di IVA e di imposte sui redditi, come sostituiti dai commi 130 e 131 dell’art. 1 della l. 208/2015, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per periodi di imposta anteriori all’entrata in vigore della legge 208/2015, se l’amministrazione intende avvalersi del termine raddoppiato per la notifica dell’avviso di accertamento, sul presupposto che le violazioni ipotizzate integrino anche gli estremi di reato, dovrà provvedere alla presentazione della relativa denuncia all’Autorità giudiziaria ex art. 331 c.p.p., entro il medesimo termine ordinario previsto per l’accertamento.
Sentenza n. 86/03/2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Difetto di giurisdizione del giudice tributario in materia di violazioni del codice della strada e di tributi previdenziali. Interruzione termini di prescrizione del carico iscritto a ruolo mediante notifica medio tempore di intimazioni di pagamento.
Massima: In materia di violazioni del codice della strada, ha competenza esclusiva il Giudice di Pace. In materia di tributi previdenziali, la competenza esclusiva è del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. In entrambi i casi, difetta la giurisdizione delle Commissioni Tributarie. I termini di prescrizione dei carichi iscritti a ruolo vengono interrotti a seguito della notifica medio tempore di intimazioni di pagamento.
Sentenze nn. 83/03/2021; 84/03/2021; 85/03/2021 – Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
Legittimità dell’accertamento se fondato su elementi indiziari inequivocabili. Irrilevanza del carattere dell’abitualità ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa. Rilevanza esclusiva del volume d’affari. Non detraibilità dell’IVA in mancanza della presentazione della relativa dichiarazione.
Massima: È legittimo l’accertamento del reddito di impresa fondato su elementi indiziari, a seguito del rinvenimento, nella disponibilità del contribuente, di materiali e attrezzature per l’esercizio della relativa attività. Siffatti elementi concorrono in maniera inequivoca a fare ritenere che il contribuente abbia esercitato nel corso dell’anno attività d’impresa, restando irrilevante la circostanza che taluni acquisti presso i fornitori siano stati per importi poco considerevoli. L’esercizio dell’attività di impresa non necessita del carattere di abitualità, assumendo rilievo esclusivamente il volume d’affari. Il contribuente non può portare in detrazione l’IVA se non ha mai presentato le dichiarazioni previste per l’imposta in esame.
Sentenza n. 5130/2019. Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
La sentenza in commento affronta il problema del recupero a tassazione dei canoni di locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, nel caso in cui il contratto di locazione preveda una clausola risolutiva espressa, di cui la parte a vantaggio di cui opera si sia avvalsa, ai sensi degli artt. 1456 e 1458 c. c., in base alla quale, nei fatti, tali canoni non siano stati percepiti.
La clausola risolutiva espressa, infatti, opera ope legis, senza la necessità di un accertamento giudiziale; al verificarsi dell’evento che legittima la risoluzione del contratto (nel caso di specie il mancato pagamento del canone) il contratto s’intende senz’altro risolto.
La sentenza della CTP di Palermo, in accoglimento delle tesi difensive, e in aderenza alla prevalente giurisprudenza di legittimità (vedi Cassazione n. 19240/2016) ha ritenuto che i canoni non percepiti vadano tassati fintanto che non sia intervenuta la risoluzione del contratto ovvero un provvedimento di convalida dello sfratto. Sussistendo, nel caso oggetto della sentenza in commento, entrambe le condizioni (l’art. 5 del contratto di locazione prevedeva espressamente la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento dei canoni; clausola che trovava, inoltre, riscontro documentale nell’intimazione che la ricorrente aveva provveduto, per il tramite del suo avvocato, a inoltrare all’inquilino moroso) l’avviso di accertamento deve ritenersi viziato nella parte in cui determina il reddito tassabile includendovi anche i canoni non riscossi.
Sentenza n. 4587/2019. Commissione Tributaria Provinciale di Palermo – Sezione 1
La sentenza in commento offre un interessantissimo spunto di riflessione sulla necessità di rivedere, in senso favorevole al contribuente, l’obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale in maniera generalizzata, a tutti i tributi, non soltanto quelli armonizzati; la violazione di tale obbligo, tuttavia, determinerà l’illegittimità dell’atto impositivo, secondo i giudici della CTP di Palermo, soltanto qualora il contribuente dimostri in giudizio, attraverso la c.d. prova di resistenza, che qualora la sua partecipazione al contraddittorio fosse stata garantita, il procedimento amministrativo tributario avrebbe avuto un esito diverso.
Con tale motivazione i giudici della Prima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo hanno annullato avvisi di accertamento emessi dal Comune di Campofelice di Roccella, aventi ad oggetto ICI su terreni che il contribuente ha dimostrato, attraverso una perizia tecnica, essere non edificabili o comunque il cui valore imponibile era di gran lunga inferiore a quello determinato in sede di accertamento.
Dopo avere svolto un resoconto della giurisprudenza in materia di contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario (rilevando un perdurante contrasto nonostante l’intervento di due sentenze emesse a Sezioni Unite della Cassazione – la numero 24823 del 2015 che aveva negato l’esistenza di un generalizzato obbligo di instaurazione del contraddittorio e la numero 19667 del 2015, che precedentemente aveva affermato l’esatto contrario) i giudici hanno ritenuto di poter accogliere le tesi della difesa che aveva invocato l’applicazione di principi eurounitari (vedi, per tutte, la sentenza “Posopè”) per i quali esiste, a differenza di quanto affermato da Cassazione 2483/2015, un generalizzato obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tale principio va, tuttavia, applicato concretamente, dovendo il contribuente dimostrare, appunto, il concreto nocumento subìto dal mancato svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale.
Gli stessi giudici, a fronte di tale dimostrazione fornita dal contribuente, hanno anche stabilito che parte resistente in giudizio non può procedere con un’inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione dell’atto, che miri a svolgere in giudizio quel contraddittorio che l’Ente impositore non ha correttamente attivato in sede procedimentale.
Sentenza n. 1165/2019. Commissione Tributaria Provinciale di Trapani
La Commissione Tributaria Provinciale di Trapani ha accolto il ricorso presentato da alcuni dei comproprietari del famoso Complesso Monumentale della Tonnara di Scopello, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Trapani aveva contestato, sulla base di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Alcamo, l’esistenza di un’attività commerciale tra i comproprietari della Tonnara.
Il Giudice Tributario al quale i contribuenti si sono rivolti ha accolto le tesi difensive prospettate nel corso del giudizio. In particolare, è stata smentita la tesi dell’Amministrazione Finanziaria, secondo cui il processo verbale di constatazione sarebbe un atto soggetto a pubblicità legale conoscibile dal contribuente con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza. Di conseguenza, la sua mancata notifica al contribuente ovvero la mancata allegazione all’avviso di accertamento comporta la nullità dell’atto impositivo, poiché emanato in violazione dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
Nel caso di specie, infatti, era stata contestata l’esistenza di una società di fatto tra i comproprietari, ma il PVC era stato consegnato unicamente ad un soggetto autoqualificatosi rappresentante della Tonnara. La difesa aveva sostenuto che nel caso in cui si contesti l’esistenza di una società di fatto, cioè a dire, di un soggetto giuridico nuovo e diverso rispetto a quello esistente, si sarebbe dovuto notificare il relativo Verbale a ciascuno dei comproprietari che, nell’ottica dell’Amministrazione Finanziaria, erano i nuovi soci di fatto. Così non è avvenuto e il Giudice di primo grado, in accoglimento delle tesi difensive, ha annullato l’avviso di accertamento per mancata allegazione del prodromico verbale di constatazione delle violazioni tributarie.
In secondo luogo, l’accertamento emanato dall’Agenzia delle Entrate è stato annullato anche e soprattutto perché, come sancito da altra sezione della stessa Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, non poggia su elementi sicuri che dimostrino che il ricorrente svolgesse, unitamente agli altri comproprietari, un’attività imprenditoriale. Non sono stati ritenuti sufficienti, dunque, gli elementi forniti dall’Amministrazione Finanziaria, su cui spetta l’onere della prova al riguardo, per il superamento di quella sottile linea di demarcazione tra comunione di godimento tra i comproprietari e attività commerciale; confine labile individuato anche da una circolare della stessa Amministrazione Finanziaria sulle locazioni brevi.
Deve ritenersi, pertanto, corretta la qualificazione giuridico – fiscale della comunione di godimento tra i ricorrenti e gli altri comproprietari.